Il padrone risponde anche dal punto di vista penale del disturbo arrecato dal suo cane se questo abbaia troppo
Il padrone risponde anche dal punto di vista penale del disturbo arrecato dal suo cane se questo abbaia troppo

Il padrone risponde anche dal punto di vista penale del disturbo arrecato dal suo cane se questo abbaia troppo

Il padrone di un cane….

Art. 659 c.p.  Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

  1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .
  2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

 

di Teresa Varvarà – Con sentenza n.5613/2017 la Corte di Cassazione ha condannato una donna per il reato di cui all’art. 659 del codice penale a causa del disturbo arrecato dai propri animali ai vicini di casa.

Invero, se il padrone non è in grado di tenere a bada cani vivaci e che abbaiano troppo durante la giornata e, ahimè, purtroppo, a volte, anche di notte, può incorrere in una punizione.

Così ha deciso la Cassazione che ha ritenuto, appunto, colpevole una donna del reato di disturbo e occupazioni dei vicini, in quanto nulla faceva per impedire ai propri cani di abbaiare giorno e notte.

La signora veniva già condannata dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto alla pena di 200 euro di ammenda e a nulla è valso il tentativo di difendersi davanti agli Ermellini lamentando che le deposizioni raccolte provenivano da parti civili con cui aveva pessimi rapporti di vicinato da anni.

Infatti, i Giudici del “Palazzaccio”, precisando che “l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal che il giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità“, hanno ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testimoni e confermate dalla stessa padrona che, pur non ammettendo e ritenendo esagerata la dichiarazione secondo cui uno dei cani abbaiava ogni tre minuti,  rivelava comunque l’abitudine dello stesso di abbaiare spesso.

Atteso che l’accertamento delle emissioni sonore ad arrecare nocumento ad un numero di persone indeterminato, “costituisce” comunque “ un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito“, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna della padrona anche al pagamento delle spese processuali e della Cassa ammende.

Cassazione, sentenza n. 5613/2017

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